Legge Ordinaria n. 379 del 11/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1990, n. 293
Indennita' di maternita' per le libere professioniste.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                Destinazione e misura dell'indennita' 
  1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa  di
previdenza e assistenza per  i  liberi  professionisti  di  cui  alla
tabella A allegata alla presente legge e'  corrisposta  un'indennita'
di maternita' per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti  i
due mesi antecedenti  la  data  presunta  del  parto  e  i  tre  mesi
successivi la data effettiva del parto. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura  pari
all'80 per  cento  di  cinque  dodicesimi  del  reddito  percepito  e
denunciato ai fini fiscali dalla libera  professionista  nel  secondo
anno precedente a quello della domanda. 
  3. In ogni caso l'indennita' di cui al  comma  1  non  puo'  essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella  misura
pari all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero  stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,   e
successive modificazioni, nella misura risultante, per  la  qualifica
di impiegato, dalla tabella A e dai successivi  decreti  ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo   dell'art.   1   del  D.L.  n.  402/1981
          (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
          contribuzioni) e' il seguente:
             "Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi).
          - A decorrere dal periodo di paga in  corso  al  31  maggio
          1981  i  limiti  minimi  di  retribuzione  giornaliera, ivi
          compresa   la   misura   giornaliera   dei   salari    medi
          convenzionali,  sono  stabiliti, per tutte le contribuzioni
          dovute in materia  di  previdenza  ed  assistenza  sociale,
          nelle  misure  risultanti  dalle  tabelle A e B allegate al
          presente decreto.
             I   limiti  minimi  di  retribuzione  di  cui  al  comma
          precedente sono aumentati ogni anno, a  partire  dal  1982,
          nella  stessa  misura  percentuale  delle  variazioni delle
          pensioni che si verificano  in  applicazione  dell'art.  19
          della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle
          10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione  triennale
          da  effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale in riferimento ai  minimi  previsti  dai
          contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per
          settori omogenei.  La prima revisione triennale ha  effetto
          dal 1› gennaio 1984.
             Con  la  stessa  decorrenza  di  cui  al primo comma, il
          limite massimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori
          soci  di  societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e
          loro organismi associati soggetti  alle  norme  di  cui  al
          D.P.R.  30  aprile  1970,  n.  602,  per  i pescatori della
          piccola pesca marittima e delle acque interne di  cui  alla
          legge  13  marzo  1958,  n.  250,  e  per  i  lavoratori  a
          domicilio, e' stabilito, per tutte le contribuzioni  dovute
          in  materia  di  previdenza  ed  assistenza  sociale, in L.
          10.000.
             L'ammontare  del limite minimo di retribuzione di cui al
          comma precedente varia nella stessa  misura  percentuale  e
          con  la  stessa  decorrenza delle variazioni delle pensioni
          che si verificano in applicazione dell'art. 19 della  legge
          30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per
          eccesso.
             Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti
          per gli addetti ai servizi  domestici  e  familiari  ed  ai
          contributi    dovuti   per   la   prosecuzione   volontaria
          dell'assicurazione generale obbligatoria.
             Con  effetto  dal  1›  gennaio  1981 le tabelle A, B e C
          allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono  sostituite
          dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.".

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