Legge Ordinaria n. 381 del 11/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1990, n. 294
Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  47,  comma  1,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
   "l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di
appositi  organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione
allo svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  47  (Redditi  assimilati  a  quelli di lavoro
          dipendente), comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato
          dalla presente legge, e' cosi' formulato:
             "1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
               a)  i  compensi  percepiti,  entro i limiti dei salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli e delle cooperative
          della piccola pesca;
               b)  le  indennita'  e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
               c)  le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di studio o di assegno,  premio  o  sussidio  per  fini  di
          studio  o di addestramento professionale se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante;
               d)   le  remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          articoli 24, 33, lettera a), e 34  della  legge  20  maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di cui all'art. 33, primo  comma,  della  legge  26  luglio
          1974, n. 343;
               e)  il  trattamento  speciale di disoccupazione di cui
          alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
               f)  le  indennita',  i gettoni di presenza e gli altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province   e   dai  comuni  per  l'esercizio  di  pubbliche
          funzioni, ad esclusione di quelli  che  per  legge  debbono
          essere riversati allo Stato;
               g)  le  indennita'  di  cui  all'art. 1 della legge 31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate,  percepite  per  le  cariche  elettive e per le
          funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della  Costituzione
          e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
               h)   le   rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
               i)  gli  altri assegni periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne'  lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) ed i)
          del comma 1 dell'art.   10  tra  gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41;
             l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case
          da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto
          eseguito   a   cura   di   appositi   organismi  costituiti
          all'interno dell'impresa,  in  relazione  allo  svolgimento
          dell'attivita' di lavoro subordinato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)