Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
"l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di
appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione
allo svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente), comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato
dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n. 343;
e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui
alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono
essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) ed i)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case
da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto
eseguito a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento
dell'attivita' di lavoro subordinato".