Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e
di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione
dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210,
l'ente stesso e' autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di
credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel
triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di
lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali
somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di
velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla
realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini.
Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui
predetti deve essere contratto nel secondo semestre.
2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico del
bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992,
valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi
per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo
intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
3. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3
e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si
provvede altresi' con le risorse gia' autorizzate per l'attuazione
del decreto ministeriale 48-T Bis del 5 marzo 1987.
6. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui
all'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210,
costituiscono strumento di attuazione delle scelte strategiche del
piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, e si
conformano alle seguenti linee di indirizzo:
a) integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e
quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocita' e ai
valichi;
b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale
e insulare;
c) adozione delle iniziative necessarie a realizzare
l'intermodalita' dei passeggeri, con particolare riferimento alla
integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;
d) rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale
della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi
trasversali;
e) recupero e sviluppo della rete di interesse locale;
f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.
7. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui
all'articolo 3, numero3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono
trasmessi dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni
parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte
dell'ente Ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere
motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni
dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono
comunque qpprovati ai sensi del citato numero 3) dell'articolo 3
della legge n. 210 del 1985.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio
1985, n. 210, (Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato)
e' cosi' formulato: "3) approvare di concerto con il
Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita'
annuali e poliennali deliberati dal consiglio di
amministrazione dell'ente".
- Il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre
1986, n. 910 (Legge finanziaria 1987), e' cosi' formulato:
"E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in
ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400
miliardi per l'anno 1988, lire 1700 miliardi per l'anno
1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3000
miliardi per l'anno 1991 e lire 1800 miliardi per l'anno
1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente ferrovie
dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita'
sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con
particolare riguardo allo sviluppo dei terminali
meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5000
miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per
l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e
per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete
dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di
consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi
di viaggio (comma cosi' sostituito dall'art. 13, legge 11
marzo 1988, n. 67)".
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio
1969, n. 280 (Copertura del disavanzo della gestione 1968
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), e' cosi'
formulato:
"Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza
dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni
effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla Cassa depositi e prestiti.
Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla
quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra
i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a
fare anticipazioni e possono essere accettate quali
depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito,
l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali
sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge,
di regolamento o di statuti, ad investire le loro
disponibilita' nelle obbligazioni predette.
Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione
delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge,
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere
autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il
tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da
estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
- Il D. M. 48/T- bis del 5 marzo 1987 concerne le
occorrenze finanziarie per il programma integrativo delle
Ferrovie dello Stato.