Legge Ordinaria n. 385 del 15/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1990, n. 296
Disposizioni in materia di trasporti.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1
   1.  Per  la realizzazione del programma decennale di risanamento e
di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione
dell'articolo  3,  numero  3),  della  legge  17 maggio 1985, n. 210,
l'ente stesso e' autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di
credito  esteri,  nel  limite  complessivo di lire 8.900 miliardi nel
triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi  nel  1990,  di
lire  3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali
somme  sono  destinate  all'attuazione  del  programma  nazionale  di
velocizzazione   della   rete  ferroviaria,  al  potenziamento  delle
infrastrutture   ferroviarie   dell'Italia   meridionale    e    alla
realizzazione  o  al  potenziamento  di  valichi  ferroviari  alpini.
Relativamente agli anni 1991 e  1992,  il  50  per  cento  dei  mutui
predetti deve essere contratto nel secondo semestre.
   2.  L'ammortamento  dei  mutui  di  cui al comma 1 e' a carico del
bilancio dello Stato. Al relativo onere per  il  triennio  1990-1992,
valutato  in  lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi
per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992,  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello
stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990  e
corrispondenti   capitoli   per   gli   anni   successivi,   all'uopo
intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
   3.  Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3
e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.
   4.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si
provvede altresi' con le risorse gia'  autorizzate  per  l'attuazione
del decreto ministeriale 48-T Bis del 5 marzo 1987.
   6.   I   programmi  di  attivita'  annuali  e  poliennali  di  cui
all'articolo 3, numero 3),  della  legge  17  maggio  1985,  n.  210,
costituiscono  strumento  di  attuazione delle scelte strategiche del
piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  10  aprile 1986, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15  maggio  1986,  e  si
conformano alle seguenti linee di indirizzo:
    a)  integrazione  compiuta  tra  la  rete  ferroviaria italiana e
quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocita'  e  ai
valichi;
    b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale
e insulare;
    c)    adozione   delle   iniziative   necessarie   a   realizzare
l'intermodalita' dei passeggeri,  con  particolare  riferimento  alla
integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;
    d)  rinnovamento  tecnologico  e  completamento  infrastrutturale
della  rete  ferroviaria,  con   particolare   riguardo   agli   assi
trasversali;
    e) recupero e sviluppo della rete di interesse locale;
    f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.
   7.   I   programmi  di  attivita'  annuali  e  poliennali  di  cui
all'articolo 3, numero3), della legge 17 maggio 1985,  n.  210,  sono
trasmessi  dal  Ministro  dei  trasporti  alle competenti Commissioni
parlamentari entro  quindici  giorni  dalla  deliberazione  da  parte
dell'ente  Ferrovie  dello  Stato,  per  l'espressione  di  un parere
motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta  giorni
dalla  data  di  assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono
comunque qpprovati ai sensi del  citato  numero  3)  dell'articolo  3
della legge n. 210 del 1985.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  3, n. 3), della legge 17 maggio
          1985, n. 210, (Istituzione dell'Ente ferrovie dello  Stato)
          e'  cosi'  formulato:  "3)  approvare  di  concerto  con il
          Ministro del tesoro, i bilanci, i  programmi  di  attivita'
          annuali   e   poliennali   deliberati   dal   consiglio  di
          amministrazione dell'ente".
             - Il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre
          1986, n.  910 (Legge finanziaria 1987), e' cosi' formulato:
          "E'  assunto  a carico del bilancio dello Stato ed iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  in
          ragione  di  lire  700  miliardi  per l'anno 1987, lire 400
          miliardi per l'anno 1988, lire  1700  miliardi  per  l'anno
          1989,  lire  2.400  miliardi  per  l'anno  1990,  lire 3000
          miliardi per l'anno 1991 e lire 1800  miliardi  per  l'anno
          1992,  l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente ferrovie
          dello Stato di un programma nazionale per l'alta  velocita'
          sulla    direttrice   Battipaglia-Napoli-Roma-Milano,   con
          particolare   riguardo   allo   sviluppo   dei    terminali
          meridionali,  nonche',  per  una  quota  pari  a  lire 5000
          miliardi  nell'arco  del  periodo   sopra   indicato,   per
          l'attuazione  di  un  programma di adeguamento funzionale e
          per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete
          dell'Italia   meridionale   ed   insulare   allo  scopo  di
          consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi
          di  viaggio  (comma cosi' sostituito dall'art. 13, legge 11
          marzo 1988, n. 67)".
             -  Il  testo  degli  articoli 3 e 4 della legge 2 maggio
          1969, n. 280 (Copertura del disavanzo della  gestione  1968
          dell'Amministrazione  delle ferrovie dello Stato), e' cosi'
          formulato:
             "Art.  3.  -  Le  obbligazioni  da  emettersi  in  forza
          dell'art. 1 della presente legge sono  parificate  ad  ogni
          effetto  alle  cartelle  di  credito comunale e provinciale
          emesse dalla Cassa depositi e prestiti.
             Le  obbligazioni  medesime  sono ammesse di diritto alla
          quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese  fra
          i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a
          fare  anticipazioni  e  possono  essere   accettate   quali
          depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
             Gli  enti  di  qualsiasi  natura  esercenti  il credito,
          l'assicurazione e la previdenza, nonche'  gli  enti  morali
          sono  autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge,
          di  regolamento  o  di  statuti,  ad  investire   le   loro
          disponibilita' nelle obbligazioni predette.
             Art.  4.  -  In  attesa di poter procedere all'emissione
          delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente  legge,
          l'Amministrazione  delle  ferrovie  dello Stato puo' essere
          autorizzata, con decreto del Ministro  per  i  trasporti  e
          l'aviazione  civile,  di  concerto  con  il Ministro per il
          tesoro, a ricorrere ad aperture  di  credito  bancario,  da
          estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
             -  Il  D.  M.  48/T-  bis  del  5 marzo 1987 concerne le
          occorrenze finanziarie per il programma  integrativo  delle
          Ferrovie dello Stato.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)