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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la
liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere
per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati
gravi, fatto a Vienna il 21 febbraio 1990.