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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto
nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non
superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o
congiunte alle pene detentive.
2. Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire
che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 151 del codice penale.
AVVERTENZA:
Non sono riportate in calce alla presente legge le
relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 24 dicembre 1990 si procedera' alla
pubblicazione del testo del decreto del Presidente della
Repubblica di concessione dell'indulto corredato delle
relative note.