Legge Ordinaria n. 393 del 21/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1990, n. 298
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto
nella misura non superiore a due anni per le  pene  detentive  e  non
superiore  a  lire  dieci  milioni  per  le  pene  pecuniarie, sole o
congiunte alle pene detentive.
  2.  Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire
che  non  si  applicano  le  esclusioni  di  cui   all'ultimo   comma
dell'articolo 151 del codice penale.
 
          AVVERTENZA:
             Non  sono  riportate  in  calce  alla  presente legge le
          relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
          generale   -  del  24  dicembre  1990  si  procedera'  alla
          pubblicazione del testo del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  di  concessione  dell'indulto  corredato  delle
          relative note.

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