Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria)
1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle dipendenze del
Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e
disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle
forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente
legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli
impiegati civili dello Stato.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.