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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Obiettivi).
1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali
all'assolvimento da parte della citta' di Roma del ruolo di capitale
della Repubblica e diretti a:
a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse
infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto
urbano e sociale del quadrante Est della citta', nonche' definire
organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento,
del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche
attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni
pubblici;
b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale,
archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in
particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica,
incrementare e valorizzare il sistema di parchi urbani e suburbani,
nonche' acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del
comprensorio di Villa Ada;
c) assicurare la piu' efficace tutela dell'ambiente e del
territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere
e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo
libero nonche' interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e
di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di
carattere igienico-sanitario;
d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per
la mobilita' urbana e metropolitana anche attraverso la definizione
di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilita' del Tevere
con la sistemazione della sua portualita', la riorganizzazione delle
attivita' aeroportuali nonche' il potenziamento del trasporto
pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria,
sotterranea e di superficie;
e) qualificare le universita' e i centri di ricerca esistenti e
realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la
cultura;
f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e
della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico
ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e
l'adeguamento delle strutture esistenti;
g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni
internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.