Legge Ordinaria n. 399 del 15/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1990, n. 302
Norme sulla circolazione delle trattrici agricole.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 1. Dopo l'articolo  69-  bis  del  testo  unico  delle  norme  sulla
disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,  introdotto
dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1984, n. 719, e'  inserito  il
seguente: 
  "Art. 69-ter (Circolazione  delle  trattrici  agricole).  -  1.  Le
trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature  di  tipo
portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o  posteriore,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: 
    a) la lunghezza complessiva dell'insieme  trattrice-attrezzo  non
deve superare  il  doppio  di  quella  della  trattrice  isolata  non
zavorrata,  fermo  restando  l'obbligo  di  iscrizione  nella  sagoma
fissata dagli articoli 32 e 69; 
    b) la massa complessiva dell'attrezzo o  degli  attrezzi  portati
non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e
non zavorrata nei limiti delle masse fissate dall'articolo 69; 
    c) quali che siano le condizioni di  carico  della  trattrice  la
massa  trasmessa  sulla  strada  dall'asse  di  guida  in  condizioni
statiche non deve essere inferiore al 20 per cento  di  quella  della
trattrice stessa in ordine di marcia; 
    d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto  degli
attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi  oscillazione
degli stessi rispetto alla trattrice; 
    e) le attrezzature semiportate agganciate all'attacco a tre punti
posteriore della trattrice agricola debbono essere  equipaggiate  con
una o piu' ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale
rispetto al piano di appoggio, ovvero essere  munite  di  dispositivi
atti a consentire la  corretta  iscrizione  in  curva  del  complesso
trattrice-attrezzo. 
  2. Gli ingombri  a  sbalzo  derivanti  da  attrezzature  portate  o
semiportate devono  essere  dotati  di  pannelli  retroriflettenti  e
fluorescenti con le caratteristiche colorimetriche e fotometriche  di
cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388. 
  3.  Qualora  gli  ingombri  costituiti  da   attrezzi   portati   o
semiportati occultino la visibilita' dei dispositivi di  segnalazione
visiva e di  illuminazione  della  trattrice,  questi  devono  essere
ripetuti  secondo  quanto  disposto  dal  regolamento,  ovvero  dalle
prescrizioni  dell'allegato  12  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212. 
  4. Le  trattrici  agricole  con  attrezzature  di  tipo  portato  o
semiportato ancorche' rientranti nei limiti di sagoma di cui al comma
1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce  lampeggiante
gialla previsto dal quinto comma dell'art. 76. 
  5. Le trattrici agricole  equipaggiate  con  attrezzature  di  tipo
portato o semiportato che non  rientrano  nei  limiti  stabiliti  nel
comma 1 sono considerate macchine agricole eccezionali e si applicano
ad esse le norme di cui all'articolo 69- bis. 
  6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5  e'  punito  ai
sensi dell'articolo 69. 
  7. Chiunque viola le altre disposizioni del  presente  articolo  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire centomila a lire quattrocentomila". 
  2. Le dimensioni dei pannelli di cui al comma 2 dell'articolo 69ter
del citato testo unico approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno  1959,  n.  393,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, nonche' le relative modalita' di applicazione e  i
tempi  di  attuazione  saranno  definiti  con  apposito  decreto  del
Ministro dei trasporti da emanare, di concerto con  il  Ministro  dei
lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 
  3. All'articolo 70 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  e'  premesso  il
seguente comma: 
  "Alle   trattrici   equipaggiate   in   posizione   anteriore   con
attrezzature di tipo portato o semiportato e' fatto divieto di traino
di  macchine  agricole  rimorchiate  sprovviste  di  dispositivo   di
frenatura". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 15 dicembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 

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