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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso dei prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge
23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per
un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo
ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991
- resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi
per l'anno finanziario 1991.
2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi
ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il
limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi
ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750
miliardi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
concernente "Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio", e' il
seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di
cui al comma 2 dell'art. 3 dispone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo,
alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La Legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,
tasse e contributi, ne' puo' disporre nuovi e maggiori
spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
contiene:
a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e
del saldo netto da finanziare in termini di competenza per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificatamente indicate;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente
la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti
che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis
e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del
trattamento economico e normativo del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
legge finanziaria dalle leggi vigenti.
4. La Legge finanziaria indica altresi' quale quota delle
nuove e maggiori entrate per ciacuno anno compreso nel
bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione, dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale nuove
e maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove
finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura
di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con
la legge finanziaria non possono concorrere a determinare
tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che
in conto capitale, incompatibili con le regole determinate,
ai sensi dell'art. 3 del comma 2, lettera e), nel documento
di programmazione economico-finanziaria, come deliberato
dal Parlamento".