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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Pubblico impiego).
1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n.c
325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con modificazioni ad
esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.
144.
2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono
ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un anno
la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.
3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi
possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante
organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza
all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.
4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate
esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo'
autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7
luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi
per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e
successive integrazioni.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad
eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di
personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della
corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.
6. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 febbraio
1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.
7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli
uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende
operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di
dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa
integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita'
per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del
trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei
prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, concerne procedure
per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito
delle pubbliche amministrazioni.
- La legge 29 dicembre 1988, n. 554, reca disposizioni
in materia di pubblico impiego.
- L'art. 10- bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 1989,
n. 144 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia
impositiva degli enti locali e di finanza locale) e' il
seguente:
"Art. 10- bis (Assunzioni di personale da parte degli
enti locali). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, al comma 4 e' aggiunto il seguente periodo:
'Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle
assunzioni di personale consentite dalla predetta norma
qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla
mobilita', non pervenga loro domanda per la copertura dei
posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988, n. 325'.
2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
'9. Gli enti locali e loro consorzi e le unita'
sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i
sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno,
possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale
sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante
ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle
graduatorie esistenti presso le competenti sezioni
circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei
comuni della circoscrizione medesima'".
- L'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n.
554 (cit.), e' il seguente:
"1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le
unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non
sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale
governativa possono procedere ad assunzioni di personale,
nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per
cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1
gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo
professionale e, per le amministrazioni che non hanno
effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna
qualifica funzionale".
- L'art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n.
554 (cit.), e' il seguente:
"3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in
ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti
resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque
verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti. Possono,
inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal
1 gennaio 1988 e non coperti, relativi:
a) a profili professionali il cui organico complessivo
non sia superiore a due unita';
b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000
abitanti ed ai loro consorzi".
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della predetta legge
n. 554/1988 e' il seguente: "1. Per effettive, motivate e
documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei
Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, puo' autorizzare ulteriori assunzioni anche
ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel
quadriennio 1985-1988".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della ripetuta
legge n. 554/1988 e' il seguente:
"1. Per l'anno 1989 e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo
delle universita', nonche' di personale ispettivo,
direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per
concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il
31 dicembre 1988.
2. Per il medesimo anno 1989 non si da' luogo ad
assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'art. 1
della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando
l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma
dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e
dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 25 ottobre 1977,
n. 808".
- L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di
pubblico impiego), e' il seguente:
"2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1,
commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3,
commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono
prorogati di un anno".
- L'art. 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254
(Norme in materia di primo inquadramento nella nona
qualifica funzionale per il personale appartenente al
comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato, nonche' disposizioni
transitorie per l'inquadramento nei profili professionali
del personale ministeriale) e' il seguente: "2. Dalla data
del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento
delle procedure di inquadramento del personale nei profili
professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e
decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981,
n. 432, le amministrazioni statali non possono indire
concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le
assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi gia'
indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge
vigenti".
- Il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, riguarda
l'individuazione dei profili professionali del personale
dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
- L'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia'
citata e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 16,
17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio
1973, n. 3) 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie
postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il
trattamento economico del relativo personale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n.
1417, nonche' le norme recate dai commi dal primo al sesto
dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 degli
articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dal
secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981,
n. 797, sono sospese fino all'individuazione di nuovi
criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle
unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione
organica complessiva del personale, e comunque non oltre il
31 dicembre 1990.
2. I nuovi criteri devono essere finalizzati ad una
maggiore rispondenza degli assegni alle effettive esigenze
del servizio, tenendo conto delle modifiche procedurali,
delle innovazioni tecnologiche e della necessita' di
realizzare una programmazione dell'aumento di
produttivita'".
- Il testo dell'art. 6 del D.L. 1 febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988,
n. 99 (Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di
personale degli enti locali in Sicilia) e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni
della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di
personale nei posti vacanti in organico, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel limite del
trenta per cento delle stesse vacanze organiche, con
arrotondamento all'unita', previa detrazione delle unita'
di personale non di ruolo.
2. La percentuale di cui al comma 1 e' elevata al cento
per cento nelle qualifiche funzionali superiori alla
quinta.
3. Resta salva la competenza della regione in materia di
procedure concorsuali e loro accelerazione. Al
finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con
propria legge, salva la eventuale definizione del
contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari
tra lo Stato medesimo e la regione siciliana".
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro), come
modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del
D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 6, comma
1, del D.L. 22 novembre 1990, n. 337, in corso di
conversione in legge, e' il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita'
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla selezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni
territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria
della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si applichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
di principio e di indirizzo per la legislazione delle
regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati.
9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e
comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le assunzioni vengono
effettuate secondo la normativa vigente".