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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa'
a resonsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende
municipalizzate,le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel
territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto
principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche
in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di
legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del
primo comma del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote
di societa' controllate e di societa' collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di
chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel
bilancio relativo a tale esercizio.
2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa'
o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni
edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla societa' o
dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del
31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la
rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa
stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote
ricevute dalla societa' apportante a fronte degli apporti effettuati
ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576,
prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve,
eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con
le modalita' previste nell'articolo 8.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 2425 del codice
civile:
"Art. 2425 (Criteri di valutazione). - Nella valutazione
degli elementi dell'attivo devono essere osservati i
seguenti criteri:
1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i
mobili non possono essere iscritti per un valore superiore
al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni
esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del
consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso,
mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di
ammortamento;
2) le materie prime e le merci non possono essere
iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello
di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del
mercato alla chiusura dell'esercizio;
3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di
concessione e i marchi di fabbrica non possono essere
iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di
costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio
ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o
della diminuzione della loro utilizzazione;
4) il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso
deve essere determinato dagli amministratori, secondo il
loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli
quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri
seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al
collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione
all'assemblea;
5) le partecipazioni non azionarie devono essere
valutate per un importo non superiore a quello risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si
riferiscono;
6) i crediti devono essere valutati secondo il
presumibile valore di realizzazione;
7) l'eventuale differenza in piu' tra le somme dovute
alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate
al momento dell'emissione puo' essere iscritta in una
apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni
esercizio ammortizzata una parte della differenza, in
conformita' dei piani di ammortamento.
Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono
risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente
per le singole poste dell'attivo.
Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di
questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale
devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle
loro relazioni all'assemblea".
- Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice
civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu'
delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza
richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa
possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le societa' controllate da un'altra societa'
mediante le azioni o quote possedute da societa'
controllate da questa.
Sono considerate collegate le societa' nelle quali si
partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale,
ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di
societa' con azioni quotate in borsa".
- Si trascrive il testo dell'art. 34 della legge 2
dicembre 1975, n. 576:
"Art. 34. - Per i conferimenti di aziende o di complessi
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa'
esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano ai fini delle imposte sul reddito, le
disposizioni del primo comma dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La
differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e
l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini
dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito
imponibile dell'impresa o societa' apportante fino a quando
non sia stata realizzata o distribuita ai soci.
Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale
della societa' esistente o il capitale della societa' da
costituire e' superiore a 5 miliardi di lire le
disposizioni del comma precedente si applicano a condizione
che il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende o
i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che
l'operazione risponde a finalita' di razionalizzazione
della produzione e non pregiudica il mantenimento dei
livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento
l'impresa o societa' apportante deve presentare alla
segreteria del Comitato una relazione sulle modalita'
dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede,
indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle
imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto
in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei
mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne
abbia comunicato l'esito negativo, con lettera
raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o
societa' interessata. Copia della relazione, vistata e
datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata
alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o societa'
stessa per il periodo di imposta in cui e' avvenuto il
conferimento.
Le disposizioni del presente articolo sono state
prorogate dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n.
904, il cui testo si trascrive di seguito.
Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti
o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si
applicano agli effetti delle imposte sui redditi la
disciplina stabilita nell'art. 34 della legge 2 dicembre
1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita
per le fusioni nell'art. 6, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e
successive modificazioni".