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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4
novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di
Vittorio Veneto e' fissato in L. 50.000 mensili per dodici
mensilita'.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 563/1979 (Aumento
dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti
dell'Ordine di Vittorio Veneto), e' il seguente:
"Art. 2. - L'assegno annuo vitalizio, non riversibile,
di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 in
favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a
decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a L.
120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000.
L'assegno di cui al precedente comma e' corrisposto in
due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre
di ogni anno. Il pagamento delle rate e' anticipato al 31
gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione
contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827".