Legge Ordinaria n. 417 del 15/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1991, n. 1
Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto.
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'assegno  vitalizio  previsto  dall'articolo  2  della legge 4
novembre 1979, n. 563,  in  favore  degli  insigniti  dell'Ordine  di
Vittorio   Veneto   e'  fissato  in  L.  50.000  mensili  per  dodici
mensilita'.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 2 della legge n. 563/1979 (Aumento
          dell'assegno annuo  vitalizio  in  favore  degli  insigniti
          dell'Ordine di Vittorio Veneto), e' il seguente:
             "Art.  2.  - L'assegno annuo vitalizio, non riversibile,
          di cui all'art. 5 della legge 18  marzo  1968,  n.  263  in
          favore  degli  insigniti  dell'Ordine di Vittorio Veneto, a
          decorrere dal 1› gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a L.
          120.000 e a decorrere dal 1› gennaio 1980 a L. 150.000.
             L'assegno  di  cui al precedente comma e' corrisposto in
          due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre
          di  ogni  anno. Il pagamento delle rate e' anticipato al 31
          gennaio ed al 31 luglio,  ferma  restando  la  disposizione
          contenuta   nell'ultimo  comma  dell'art.   370  del  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827".
 

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