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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nuovi importi degli assegni di superinvalidita'
1. A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi base annui degli
assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986,
n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato
nell'allegato I alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni
alla normativa sulle pensioni di guerra".