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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli e' inserito nella
tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario
dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123,
relativa al triennio 1990-1992 - emanata con decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 12 ottobre 1990 - e riceve un contributo, per il 1990, di
lire 900 milioni, a valere per il predetto triennio.
2. Il contributo assegnato dalla tabella di cui al comma 1
all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli e'
incrementato, per il 1990, di lire 400 milioni.
3. Per le finalita' di cui alla legge 5 giugno 1986, n. 253, e'
autorizzata la spesa di lire 900 milioni per il 1990, da effettuarsi
secondo le modalita' indicate nella legge stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 123/1980 (Norme
per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali)
e' il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1980 le
istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al
secondo comma del presente articolo, sono ammesse al
contributo ordinario annuale dello Stato nella misura
indicata nella tabella stessa. La tabella puo' includere
anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della
presente legge non fruiscano di contributo finanziario
dello Stato, ed e' emanata con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e
ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il parere delle commissioni permanenti delle due Camere
competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Condizioni per l'iscrizione nella tabella e' che:
a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore
culturale;
b) gli enti svolgano e promuovano attivita' di
ricerca;
c) gli enti svolgano attivita' sulla base di un
programma che abbracci almeno un triennio e dispongano
delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro
attivita'.
Non possono essere comprese nella tabella quelle
istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino
strettamente sotto la competenza e la vigilanza di
amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni
culturali e ambientali.
La tabella e' soggetta ogni tre anni a revisione da
attuarsi con le stesse formalita' di cui al primo comma. La
eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui
al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza
della modifica triennale della tabella, ha luogo con la
legge annuale di bilancio.
Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme
istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa
indicati si intendono abrogate.
Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi
nella tabella per manifestazioni rientranti nelle
specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per
i beni culturali e ambientali".
- La legge n. 253/1986 reca: "Norme per la concessione
di contributi finanziari a carico dello Stato per gli
archivi privati di notevole interesse storico, nonche' per
gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad
istituti od associazioni di culto".