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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive della Comunita' economica europea comprese nell'elenco di
cui all'allegato A della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con
i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente
legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni
dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Poiche' le direttive, i regolamenti e le decisioni della
Comunita' europea sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) solamente a
partire dal 1987, gli estremi di pubblicazione riguardanti
le direttive anteriori a tale anno si riferiscono alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Nota all'art. 1:
- La Legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attivita'
di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. L'art. 14 recita;
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi
adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge
di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro
il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al
Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita'
di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per
uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".