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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In favore dei familiari a carico dei cittadini italiani
trattenuti in Iraq o in Kuwait a seguito degli eventi del 2 agosto
1990 e rimasti privi di reddito da lavoro, i quali si trovino in
Italia o siano rimpatriati, e' concessa, per un periodo non superiore
a 120 giorni, una indennita' giornaliera di lire 30.000 ciascuno
dalla data di decorrenza dello stato di necessita' al rimpatrio nel
primo caso, ovvero dalla data del loro rimpatrio nel secondo caso.
Detta indennita' non concorre alla formazione del reddito complessivo
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La domanda corredata della documentazione comprovante la
condizione di familiare a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' della attestazione
della rappresentanza diplomatica in Bagdad comprovante che il
capofamiglia sia stato trattenuto in Iraq o in Kuwait e che sia
rimasto privo di reddito da lavoro, deve essere presentata dagli
interessati alla prefettura territorialmente competente entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
dalla data del loro rientro in Italia, se successiva.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- L'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art.
2 del D.L. n. 70/1988 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 154/1988 e' cosi' formulato:
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia (*)). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato (*);
b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al
lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni
dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
lire 48 mila per un figlio;
lire 96 mila per due figli;
lire 144 mila per tre figli;
lire 192 mila per quattro figli;
lire 240 mila per cinque figli;
lire 288 mila per sei figli;
lire 366 mila per sette figli;
lire 384 mila per otto figli;
lire 48 mila per ogni altro figlio (*);
c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate
nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate
alla lettera b), che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria (*).
2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del
comma 1 spetta in misura doppia:
a) se il contribuente e' coniugato con l'altro
genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera
a) del comma 1;
b) se l'altro genitore manca e il contribuente e'
coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del
contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro
genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro
genitore;
e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro
genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati
del solo contribuente.
3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e'
legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente
separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma
1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in
relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi
anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di
lire 96 mila (*).
4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono non
abbiano redditi propri per ammontare complessivamente
superiore a 4 milioni di lire, al lordo degli oneri
deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi
o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli
adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve
essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle
lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli
spetta in misura doppia a condizione che il contribuente
attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.
5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si
tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente
superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:
a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi
dallo Stato;
b) delle pensioni sociali;
c) delle pensioni di guerra e relative indennita'
accessorie;
d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati, dal
Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e
agli invalidi civili;
e) degli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di prima categoria;
f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore
militare".
(*) Per opportuna informazione si procede alla
pubblicazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1989
(Adeguamento degli scaglioni delle aliquote Irpef, delle
detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
1989, che cosi' recita:
"Art. 2. - Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta e
dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del
citato testo unico delle imposte sui redditi e dai commi 1,
2 e 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 1989
sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento.
La misura di ciascun importo resta pertanto cosi'
determinata:
a) detrazione per il coniuge a carico: L. 636.600 per
l'anno 1990;
b) detrazione per i figli minori di eta' a partire
dall'anno 1990:
per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . lire 50.928
per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . " 101.856 per
tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . " 152.784 per
quattro figli . . . . . . . . . . . . . . " 203.712 per
cinque figli . . . . . . . . . . . . . . " 254.640 per sei
figli . . . . . . . . . . . . . . . . " 305.568 per sette
figli . . . . . . . . . . . . . . . " 356.496 per otto
figli . . . . . . . . . . . . . . . " 407.424 per ogni
altro figlio . . . . . . . . . . . . " 50.928 Nei casi
previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la
detrazione per coniuge a carico si applica per il primo
figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei
figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L.
101.856;
c) detrazione per altri familiari a carico: L. 101.856
a partire dall'anno 1990;
d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12
del testo unico delle imposte sui redditi: L. 4.200.000 a
partire dall'anno 1990;
e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui
al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui
redditi: L. 611.136 per l'anno 1990;
f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al
comma 2 del citato art. 13 del testo unico delle imposte
sui redditi: L. 11.700.000;
g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa
di cui al comma 4 del citato art. 13 del testo unico delle
imposte sui redditi: L. 6.400.000;
h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro
dipendente a partire dall'anno 1990: L. 190.980 se il
reddito di lavoro dipendente non supera L. 11.700.000;
i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo
e di impresa a partire dall'anno 1990: L. 159.150 se
l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di
impresa non supera L. 6.400.000.