Legge Ordinaria n. 432 del 29/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1991, n. 11
Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Alla regione Calabria e' concesso un contributo speciale di lire
700 miliardi per le spese sostenute negli anni 1989  e  1990  per  il
perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 1 della legge 12
ottobre 1984, n. 664. L'erogazione delle somme  e'  subordinata  agli
adempimenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 3
febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2
aprile  1986, n. 87. Per le medesime finalita' alla regione stessa e'
concesso un ulteriore contributo di lire 540  miliardi  in  relazione
agli oneri da sostenersi negli anni 1991 e 1992.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 1.240 miliardi nell'anno 1990, si provvede, quanto  a  lire  250
miliardi   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo  9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo utilizzando  l'accantonamento  "Interventi  a  favore  della
regione   Calabria",   e,   quanto  a  lire  990  miliardi,  mediante
corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto  ai  fini  del
bilancio  triennale  1990-1992,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento di uguale denominazione.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARONGIU,    Ministro    per    gli
                                  interventi     straordinari     nel
                                  Mezzogiorno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 1 della legge n. 664/1984 (Misure
          straordinarie per la continuazione di iniziative  in  corso
          nel territorio della regione Calabria), e' il seguente:
             "Art.    1.    -    Per   l'attuazione   dell'intervento
          idrogeologico  e  forestale,  riferito  ad   un   programma
          esecutivo  per  l'anno  1984,  concernente  i settori della
          silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale,  della
          difesa  del  suolo, della sistemazione idraulico-forestale,
          delle connesse infrastrutture civili,  anche  ai  fini  del
          potenziamento   dei   comparti  agricolo  e  turistico,  e'
          concesso un  ulteriore  contributo  speciale  alla  regione
          Calabria  di  lire  86.700  milioni in aggiunta a quello di
          lire 173.300 milioni gia' autorizzato con decreto-legge  15
          giugno   1984,   n.   233,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.
             Il  programma  di  cui al precedente comma deve comunque
          essere approvato  dai  competenti  organi  regionali  entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
             - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986, e'
          il seguente: "2. L'erogazione della somma di cui al comma 1
          e' subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, di apposita  dichiarazione
          del   presidente  della  giunta  regionale  attestante  sia
          l'entita' della spesa sostenuta, sia la  conformita'  degli
          interventi  realizzati rispetto a quelli previsti dall'art.
          1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.  L'attestazione  del
          presidente   della   giunta  regionale  deve  contenere  la
          suddivisione degli oneri per mano  d'opera,  previdenziali,
          assistenziali,  di  acquisto  materiali  e noli, nonche' di
          spese generali degli enti concessionari.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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