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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla regione Calabria e' concesso un contributo speciale di lire
700 miliardi per le spese sostenute negli anni 1989 e 1990 per il
perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 1 della legge 12
ottobre 1984, n. 664. L'erogazione delle somme e' subordinata agli
adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3
febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1986, n. 87. Per le medesime finalita' alla regione stessa e'
concesso un ulteriore contributo di lire 540 miliardi in relazione
agli oneri da sostenersi negli anni 1991 e 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 1.240 miliardi nell'anno 1990, si provvede, quanto a lire 250
miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della
regione Calabria", e, quanto a lire 990 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando l'accantonamento di uguale denominazione.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARONGIU, Ministro per gli
interventi straordinari nel
Mezzogiorno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 664/1984 (Misure
straordinarie per la continuazione di iniziative in corso
nel territorio della regione Calabria), e' il seguente:
"Art. 1. - Per l'attuazione dell'intervento
idrogeologico e forestale, riferito ad un programma
esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della
silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della
difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale,
delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del
potenziamento dei comparti agricolo e turistico, e'
concesso un ulteriore contributo speciale alla regione
Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di
lire 173.300 milioni gia' autorizzato con decreto-legge 15
giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.
Il programma di cui al precedente comma deve comunque
essere approvato dai competenti organi regionali entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986, e'
il seguente: "2. L'erogazione della somma di cui al comma 1
e' subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione
del presidente della giunta regionale attestante sia
l'entita' della spesa sostenuta, sia la conformita' degli
interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'art.
1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'attestazione del
presidente della giunta regionale deve contenere la
suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali,
assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonche' di
spese generali degli enti concessionari.".