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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata per il triennio 1990-1992 la partecipazione
italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le
rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.
2. Le spese derivanti dalla partecipazione di cui al comma 1
gravano su un apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri.