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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei
comitati dell'emigrazione italiana e' rinviata di 7 mesi rispetto
alla scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della
legge 8 maggio 1985, n. 205.
2. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia
entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applichera' la
disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 8 della legge n. 205/1985
("Istituzione dei comitati dell'emigrazione ialiana") e' il
seguente:
"Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei membri). - I
componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano
in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto
con i primi candidati non eletti della lista cui
appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre
sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei
membri del comitato di riduca a meno della meta', il
comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si
procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero
comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento".
Nota all'art. 1, comma 2:
La legge n. 530/1986 reca: "Modifiche alla legge 8
maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari
di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati
dell'emigrazione italiana".