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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e' sostituito dal seguente:
"3. Per i militari di leva residenti in localita' distanti oltre
300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i
quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza
sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le
licenze brevi dalla normativa vigente e' elevato a venti giorni;
oltre i suddetti termini il limite massimo e' elevato a venticinque
giorni".