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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello e' istituito,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di
seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo e' disposta, d'ufficio,
dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi
degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel
primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di
seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma
dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di
seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonche', per ciascun
comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del
citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni
anno dispone la cancellazione dall'albo;
a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di
seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono
state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non
definitiva;
d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non
definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del
testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del
1960;
e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai
presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici
elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi
responsabili di gravi inadempienze.
5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in
estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci
relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi
in precedenza segnalati, perche', sentita la commissione elettorale
comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di
febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei
depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente
dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie
indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e
nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in
possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta
dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano
manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di
presidente di seggio elettorale.
6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della
corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini
professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati
dagli stessi in precedenza segnalati, perche' propongano, per
l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in
numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei
professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta
gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con
esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate
nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23
del testo unico n. 570 del 1960.
7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini
iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti
di idoneita', possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni
anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio
di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al
sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di
studio, residenza, professione, arte o mestiere.
8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale,
accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di
idoneita' e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo
38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico
n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte
d'appello.
9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e
7, l'iscrizione nell'albo e' disposta secondo i criteri indicati ai
commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la
precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato
domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
AVVERTENZA:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 22
maggio 1990 si procedera' alla ripubblicazione del testo
della presente legge corredato delle relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.