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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Qualora non siano state ancora costituite le commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali di cui alla legge 30 giugno
1989, n. 244, e fino alla loro costituzione, le relative funzioni
continuano ad essere esercitate dalle commissioni e sottocommissioni
elettorali mandamentali preesistenti alla legge medesima, ma non
oltre il 31 dicembre 1990.
2. Nei casi di soppressione di sezione distaccata della pretura
circondariale le funzioni delle soppresse commissioni e
sottocommissioni elettorali concernenti il territorio della sezione
distaccata sono svolte dalla commissione mandamentale con sede nel
capoluogo di circondario, se la commissione circondariale non sia
ancora costituita.
3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge resta
valida l'attivita' delle commissioni e sottocommissioni elettorali
mandamentali espletata dopo la data di entrata in vigore della legge
30 giugno 1989, n. 244.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidennte della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1:
La legge n. 244/1989 ha convertito in legge il D.L. 2
maggio 1989, n. 157, recante: "Disposizioni per il
funzionamento provvisorio delle commissioni e
sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni
sulle commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali e sugli uffici elettorali di sezione".