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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via
provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle
tabelle A e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato
effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi negli istituti
e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti
e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali
organici.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli
interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale
per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. La nomina e' subordinata all'accertamento del possesso dei
requisiti ed alla valutazione dei titoli ai sensi della legge 9
ottobre 1970, n. 740, da parte della commissione di cui all'articolo
9 della stessa legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Le tabelle A e D allegate alla legge n. 740/1970
(Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto
agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai
ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) recano,
rispettivamente, la dotazione organica dei medici
incaricati e dei farmacisti e veterinari incaricati addetti
agli istituti di prevenzione e pena.
- Il testo dell'art. 9 della sopracitata legge n.
740/1990 e' il seguente:
"Art. 9 (Commissione giudicatrice). - La commissione
giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del
procuratore generale della corte d'appello competente per
territorio.
E' presieduta da un magistrato ordinario con qualifica
non inferiore a magistrato di appello, designato dallo
stesso procuratore generale ed e' composta:
1) da un medico-chirurgo docente universitario o
primario ospedaliero designato dal competente ordine dei
medici;
2) da un medico-chirurgo docente universitario o
primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanita';
3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della
carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena;
4) da un impiegato del ruolo medico della carriera
direttiva dell'Amministrazione della sanita', designato dal
Ministro per la sanita';
5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli
istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto
situato nella circoscrizione della corte d'appello
competente per territorio.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo
dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di
pena, in servizio nel distretto della stessa corte
d'appello ovvero in un istituto o servizio situato
nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto
stesso".