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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorita' per l'Adriatico
1. E' istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, l'Autorita' per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato a presiedere la
Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile,
dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della
sanita', per il coordinamento delle politiche comunitarie,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai
presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e
Veneto. Alle riunioni dell'Autorita' sono invitati i Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'Autorita' esercita le funzioni gia' attribuite al Comitato per
la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, e in particolare:
a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, il piano di risanamento del
mare Adriatico;
b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su
proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, approvando altresi' il piano degli interventi
urgenti a tutela della balneabilita'; all'attuazione di detti
interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche
mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n.
938;
c) provvede al coordinamento delle attivita' di ricerca e
sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e
con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e
di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;
d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilita'
finanziarie di cui alle lettere a) e b); impartisce direttive nei
confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti
locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi
previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni
di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei
programmi;
e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;
f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali,
anche scientifici, per la tutela del mare Adriatico.
3. L'Autorita' puo' richiedere, su temi specificamente determinati,
il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui
all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183.