Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la
effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici
ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro
trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui
collegare le lotterie di cui al comma 1.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto
della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con
fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti
sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel
tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve
osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire,
nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di
manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di
rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato
entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere
emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo originario dell'art. 1 della legge n. 722/1955
(Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie
nazionali), e' il seguente:
"Art. 1. - E' autorizzata l'effettuazione di quattro
lotterie nazionali annuali: la 'Lotteria di Merano', la
'Lotteria di Agnano', la 'Lotteria di Monza' ed una quarta
lotteria collegata ad un avvenimento da determinare, di
volta in volta, con decreto del Ministro per le finanze.
Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con
la corsa ippica internazionale di Merano, con la corsa
ippica internazionale di Agnano e con la corsa
automobilistica internazionale di Monza".