Legge Ordinaria n. 67 del 23/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 30 marzo 1990 n. 75)
Modifica all'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 20  giugno  1966,
n. 599, concernente le limitazioni della circolazione stradale  nelle
piccole isole, la cifra: "20" e' sostituita dalla seguente: "50". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  modificata  e  della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
             La   legge   n.   599/1966   reca:   "Limitazioni  della
          circolazione stradale nelle piccole isole".  Il  testo  del
          relativo  articolo  unico,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Articolo  unico. - Nelle piccole isole, dove si trovino
          comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora  la  rete
          stradale  extra  urbana  non  superi  50  chilometri  e  le
          difficolta' ed  i  pericoli  del  traffico  automobilistico
          siano  particolarmente  intensi,  il  Ministro per i lavori
          pubblici d'intesa con il  Ministro  per  il  turismo  e  lo
          spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate
          e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, puo', con
          proprio  decreto,  vietare  che,  nei  mesi di piu' intenso
          movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non
          facenti   parte   della  popolazione  stabile  siano  fatti
          affluire nell'isola.
             I  contravventori  al divieto di cui al precedente comma
          sono puniti con l'ammenda  da  lire  cinquantamila  a  lire
          cinquecentomila".
             La   sanzione  dell'ammenda  di  cui  al  secondo  comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dell'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata elevata di tre volte per  effetto  dell'art.  114,
          primo  comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazioe
          all'art. 113, terzo comma, della stessa  legge.  La  misura
          attuale    della    sanzione    e'    quindi    "da    lire
          centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila".
             La  legge  31 marzo 1971, n. 201, ha cosi' disposto: "Le
          disposizioni della legge 20 giugno 1966, n. 599, in materia
          di  limitazione  della  circolazione stradale nelle piccole
          isole,   sono   applicabili   anche   all'isola    d'Ischia
          indipendentemente  dalla  lunghezza della sua rete stradale
          extra-urbana".

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