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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966,
n. 599, concernente le limitazioni della circolazione stradale nelle
piccole isole, la cifra: "20" e' sostituita dalla seguente: "50".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 599/1966 reca: "Limitazioni della
circolazione stradale nelle piccole isole". Il testo del
relativo articolo unico, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Articolo unico. - Nelle piccole isole, dove si trovino
comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete
stradale extra urbana non superi 50 chilometri e le
difficolta' ed i pericoli del traffico automobilistico
siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori
pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo
spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate
e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, puo', con
proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile siano fatti
affluire nell'isola.
I contravventori al divieto di cui al precedente comma
sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila".
La sanzione dell'ammenda di cui al secondo comma
dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non
costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte
le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena
dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata
dell'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati
punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra
e' stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114,
primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazioe
all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura
attuale della sanzione e' quindi "da lire
centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila".
La legge 31 marzo 1971, n. 201, ha cosi' disposto: "Le
disposizioni della legge 20 giugno 1966, n. 599, in materia
di limitazione della circolazione stradale nelle piccole
isole, sono applicabili anche all'isola d'Ischia
indipendentemente dalla lunghezza della sua rete stradale
extra-urbana".