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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Amnistia)
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena
pecunaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi
dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando e' noto
l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e
337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra
taluna delle ipotesi previsti dall'articolo 339 del codice penale o
il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime
ovvero la morte;
2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano
derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente
all'ipotesi in cui il fatto e' stato commesso con violenza sulle
cose;
4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice
penale;
d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2
e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo
delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497,
quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta
legge;
e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato
aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza;
f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di
manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi
disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi
abitativi, anche se il suddetto reato e' aggravato dal numero o dalla
riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del
codice penale, fatta esclusione per quella prevista da numero 1,
nonche' da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale,
sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia
cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il
giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai
sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi
terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il
monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi
di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto
e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla
vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;
i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9
dell'Allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere
legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia
elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e
successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta
erariale sull'energia elettrica.
2. A seguito dell'applicazione dell'amnstia ad uno dei delitti
previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
l'imputato o il condannato e' esonerato dalla prestazione del
servizio di leva.
3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
AVVERTENZA:
Non sono riportate in calce alla presente legge le
relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - di domani 12 aprile 1990 si procedera' alla
pubblicazione del testo del decreto del Presidente della
Repubblica di concessione dell'amnistia corredato delle
relative note.