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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli
istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un programma di interventi nell'ambito delle
attivita' e dei compiti istituzionali di catalogazione,
inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e
ambientali.
2. Il programma e' finalizzato:
a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e
catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni - pubblici e
privati - storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici,
storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari,
nonche' di tutti quei beni che costituiscono una rilevante
testimonianza della storia della civilta' e della cultura;
b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della
situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del
presente articolo, con relativa banca dati;
c) al potenziamento delle attivita' di ricerca e formazione
finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio.
3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identita'
culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della
circolazione, non sono assimilabili a merci.
4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo entro
quindici giorni dalla sua approvazione e' inviato alle competenti
commissioni parlamentari.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere
a) e b), del presente articolo e' riservata una somma non inferiore
all'80 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1,
della presente legge.
7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui
all'articolo 1 della presente legge e tutti quelli precedentemente
redatti dalle soprintendenze competenti e dagli istituti centrali o
comunque da essi validati, costituiranno materiale documentale da
allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di immobili
o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e da
utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'atto unico europeo e' stato ratificato con legge 23
dicembre 1986, n. 909 (Ratifica ed esecuzione dell'atto
unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17
febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso
allegate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del
29 dicembre 1986.