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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 314 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio
il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa
mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a
dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando
il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della
cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente
restituita".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.