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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il risanamento e la ristrutturazione della produzione e
della commercializzazione nel settore zootecnico e per il loro
adeguamento, secondo criteri di economicita', alle esigenze del
mercato, tenendo anche conto in particolare del miglioramento
qualitativo dei prodotti ed avendo attenzione per la zootecnia del
Mezzogiorno, e' istituito il Comitato per la ristrutturazione del
settore zootecnico.
2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1 e' costituito
presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un "Fondo per la
ristrutturazione e il risanamento del settore zootecnico", al quale
e' attribuita la dotazione complessiva di lire 340 miliardi, secondo
quanto previsto dal successivo articolo 8.
3. L'attivita' del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.