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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 6 della legge 19 maggio 1939, n. 894, dopo il primo
comma e' inserito il seguente:
"La predetta indennita' e', altresi', dovuta ai sottufficiali
iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono
nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono
trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione
dello Stato, ed e' corrisposta, rispettivamente, all'atto della
nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato
civile di ruolo".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 894/1939 istituisce la "cassa
sottufficiali della regia aeronautica". Per il testo
vigente dell'art. 6 si veda la nota all'art. 1; per il
nuovo testo dell'art. 7 si veda l'art. 2 della presente
legge.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 894/1939, come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6. - L'indennita' di cui all'art. 1 (indennita'
supplementare ai sottufficiali di carriera della regia
aeronautica, indipendentemente da quella che viene
corrisposta ai marescialli dall'opera di previdenza dei
personali civili e militari dello Stato, n.d.r.) e' dovuta
ai sottufficiali di carriera della regia aeronautica
iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che
cessano dal servizio continuativo effettivo con diritto a
pensione vitalizia ed e' corrisposta all'atto della
cessazione dal servizio.
La predetta indennita' e', altresi', dovuta ai
sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa
sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio
permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo
degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed
e' corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a
ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato
civile di ruolo.
In caso di morte in servizio del sottufficiale,
l'indennita' supplementare a lui spettante e' corrisposta
alla vedova od agli orfani minorenni, o, in mancanza alle
orfane nubili maggiorenni, secondo le modalita' da
stabilirsi con decreto del Ministro per l'aeronautica (ora
con decreto del Ministro della difesa, n.d.r.)".