Legge Ordinaria n. 89 del 09/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 30 aprile 1990 n. 99)
Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'ottavo  comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n.
382, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non
sono immediatamente rieleggibili".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 9 aprile 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
                                  MARTINAZZOLI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 18 della legge n. 382/1978 (Norme
          di  principio  sulla  disciplina  militare),   cosi'   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  18.  - Sono istituiti organi di rappresentanza di
          militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.
             Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
               a)  in  un  organo  centrale, a carattere nazionale ed
          interforze, articolato,  in  relazione  alle  esigenze,  in
          commissioni    interforze   di   categoria   -   ufficiali,
          sottufficiali e volontari - e in sezione di forza armata  o
          di   corpo   armato   -   Esercito,   Marina,  Aeronautica,
          carabinieri e guardia di finanza -;
               b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
               c)  in  un  organo  di base presso le unita' a livello
          minimo compatibile con la struttura di  ciascuna  armata  o
          corpo armato.
             L'organo  centrale e quelli intermedi sono costituiti da
          un numero fisso di  delegati  di  ciascuna  delle  seguenti
          categorie:  ufficiali,  sottufficiali e volontari. L'organo
          di base e' costituito  dai  rappresentanti  delle  suddette
          categorie  presenti  al  livello  considerato.  Nell'organo
          centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo
          e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
             I  militari  di  leva sono rappresentati negli organi di
          base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con
          la  struttura  di  ciascuna forza armata e con scadenze che
          garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi.
             Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di
          base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
             I  rappresentanti  dei  militari di leva negli organi di
          base  eleggono  nel  proprio  ambito  semestralmente   loro
          delegati nell'organo intermedio.
             All'elezione  dei  rappresentanti negli organi intermedi
          provvedono i rappresentanti eletti negli  organi  di  base,
          scegliendoli   nel   proprio   ambito   con  voto  diretto,
          nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti  di  base
          esprime  non  piu' di due terzi dei voti rispetto al numero
          dei  delegati  da  eleggere.  Con  la  stessa  procedura  i
          rappresentanti  degli  organi intermedi eleggono i delegati
          all'organo centrale.
            Gli  eletti,  militari  di carriera, durano in carica tre
          anni e non sono immediatamente rieleggibili.
             Gli  eletti, militari di carriera o di leva, che cessano
          anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo
          residuo,  dai  militari  che nelle votazioni effettuate, di
          primo  o  secondo  grado,  seguono   immediatamente   nella
          graduatoria l'ultimo degli eletti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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