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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n.
382, e' sostituito dal seguente:
"Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non
sono immediatamente rieleggibili".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 382/1978 (Norme
di principio sulla disciplina militare), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18. - Sono istituiti organi di rappresentanza di
militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.
Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed
interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in
commissioni interforze di categoria - ufficiali,
sottufficiali e volontari - e in sezione di forza armata o
di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica,
carabinieri e guardia di finanza -;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unita' a livello
minimo compatibile con la struttura di ciascuna armata o
corpo armato.
L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da
un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti
categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo
di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette
categorie presenti al livello considerato. Nell'organo
centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo
e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
I militari di leva sono rappresentati negli organi di
base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con
la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che
garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi.
Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di
base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
I rappresentanti dei militari di leva negli organi di
base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro
delegati nell'organo intermedio.
All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi
provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base,
scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto,
nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base
esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero
dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i
rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati
all'organo centrale.
Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano
anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo
residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di
primo o secondo grado, seguono immediatamente nella
graduatoria l'ultimo degli eletti".