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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104,
e' sostituito dal seguente:
" 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei
residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il
concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle
selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si
provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella
graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)".
2. Il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare la
graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 10/1989 (Ampliamento
della dotazione organica del personale del Ministero di
grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e
modalita' di copertura dei posti previsti in aumento), come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Alla copertura dei posti recati in aumento
dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati
alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e determinata nella misura del 20 per cento
l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio
si provvede:
a) nella misura del 30 per cento dei posti mediante
l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli
uffici giudiziari in qualita' di dattilografi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
276, e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162,
anche se abbiano superato i limiti di eta' per
l'assunzione; la relativa graduatoria sara' formata tenendo
conto della durata del servizio prestato in qualita' di
dattilografo giudiziario e, in caso di parita', si
applichera' l'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) per i restanti posti in attuazione dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta
eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958.
2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette, alla copertura dei residui posti recati in
aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso
riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle
selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di
collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei
candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso
bandito ai sensi del comma 1, lettera a)".