Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a
Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (AIEA) riunita in sessione
straordinaria.