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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo
scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla
riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San
Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'accordo
di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre
1987.