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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Attivita' di intermediazione mobiliare)
1. Per attivita' di intermediazione mobiliare si intende:
a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia
per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;
b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza
preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente;
c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto
valori mobiliari;
d) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;
e) consulenza in materia di valori mobiliari;
f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante
attivita' anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da
quello adibito a sede legale o amministrativa principale
dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che
procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter, terzo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti
finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute,
ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori
mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori
mobiliari.