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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai
benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n.
42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed
integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' determinata
dall'importo dell'indennita' mensile effettivamente liquidata
all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana,
quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di
calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione
autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile
1982, n. 214.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
_____
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Le leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42
(Provvedimenti per la ripresa economica delle zone
ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani) e 25
maggio 1979, n. 100 (Provvedimenti per il settore
zolfifero), sono state, rispettivamente, pubblicate nelle
Gazzette ufficiali della regione siciliana n. 25 del 7
giugno 1975 e n. 23 del 26 maggio 1979.
- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n.
1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), cosi' come
modificato dall'art. 21 della legge 21 dicembre 1978, n.
843 e dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 47, e'
il seguente:
"Art. 8. - L'impegno del contributo volontario
settimanale e' stabilito in relazione alla retribuzione
settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime
156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di
lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione.
L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del
precedente art. 7, riprenda i versamenti volontari dopo un
periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo'
ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del
contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e'
calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione
effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei
versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel
corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi
settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156,
l'importo del contributo settimanale e' stabilito in
relazione alla retribuzione media delle settimane di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti.
Per i periodi rispetto ai quali le retribuzioni da
prendere in considerazione ai fini previsti dai comma
precedenti non siano direttamente rilevabili in base al
sistema di versamento dei contributi stabilito dal decreto
ministeriale 5 febbraio 1969, l'importo del contributo
settimanale che l'assicurato deve versare e' stabilito in
relazione al valore medio, arrotondato per eccesso, degli
ultimi 156 contributi obbligatori effettivi versati o
accreditati in costanza di lavoro, ovvero dei contributi
obbligatori effettivi in costanza di lavoro esistenti,
qualora questi siano inferiori a 156.
Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati
fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura
delle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini
della determinazione della retribuzione media di cui ai
commi precedenti, per periodi di attivita' in qualunque
tempo prestata anteriormente all'emanazione dei decreti
previsti dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e'
quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.
Per la determinazione delle 156 settimane di
contribuzione di cui al primo e al secondo comma, ovvero
del numero delle settimane di contribuzione di cui al terzo
comma, i contributi agricoli giornalieri obbligatori,
accreditati per ciascun anno si ripartiscono in modo
uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e
si considera quale settimana di contribuzione il numero dei
contributi risultanti dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore possa
far valere anche settimane di contribuzione effettiva in
costanza di lavoro non agricolo, la retribuzione da
prendere in considerazione e' costituita, per tali
settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti
l'attivita' agricola e non agricola.
Ove il numero dei contributi giornalieri obbligatori
accreditati nell'anno, risulti inferiore a 156, per gli
uomini, o a 104 per le donne e i giovani, deve essere
computata per ciascuna settimana la retribuzione
corrispondente, rispettivamente a 3 o a 2 giornate.
La disposizione di cui al precedente comma non si
applica in relazione alle settimane per le quali risulti
accreditata contribuzione obbligatoria diversa da quella
agricola giornaliera.
Agli effetti delle disposizioni previste dal precedente
art. 6 per la determinazione della misura della
contribuzione volontaria, gli assicurati nei confronti dei
quali risulti accreditata contribuzione mista, si
considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno
contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti
la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di
contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a
156.
Per ciascun trimestre solare l'assicurato deve versare
un importo pari a quello del contributo settimanale
stabilito con le modalita' di cui ai comma precedenti,
moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel
trimestre stesso.
Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato,
abbia versato una somma inferiore a quella determinata
secondo le modalita' di cui al comma precedente, la somma
corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se
ne ottengono dalla divisione della somma versata per
l'importo del contributo assegnato.
I contributi determinati ai sensi del precedente comma
da considerare ai fini sia del diritto che della misura
delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo
sabato compreso nel periodo di versamento.
Nei casi in cui la ripartizione eseguita in base ai
criteri di cui ai comma precedenti comporti l'attribuzione
di contributi a settimane del trimestre per le quali non e'
consentito il versamento della contribuzione volontaria, la
somma versata deve essere accreditata a copertura delle
residue settimane del trimestre stesso mediante contributi
non eccedenti la classe dovuta".
- Il testo del primo comma dell'articolo unico della
legge 26 aprile 1982, n. 214 (Norme in materia di
versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore
solfifero siciliano) e' il seguente: "Per i lavoratori
dell'industria sofifera siciliana ammessi ai benefici di
cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42
e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'art. 8 del D.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del
contributo dovuto per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti e' elevata all'importo
dell'indennita' mensile effettivamente liquidata
all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi
delle richiamate leggi della regione siciliana".