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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di
sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a
titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n.
227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987,
n. 49, possono essere annullati.
2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per
ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi,
relative a crediti di aiuto per i quali sia stata gia' effettuata
almeno una erogazione al 31 dicembre 1989.
3. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le
modalita' e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale
completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, e'
autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i
singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente
legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui' trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 277/1977 reca: "Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di
lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e
finanziaria in campo internazionale".
- La legge n. 38/1979 reca: "Cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo".
- La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".