Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno
1989, n. 234, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni
per l'anno 1990.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14
giugno 1989, n. 234, e' autorizzato, per la durata indicata nel
medesimo articolo 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di
lire 55.000 milioni per l'anno 1990.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno
1989, n. 234, e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire
20.000 milioni per l'anno 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989
(Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed
armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca
applicata al settore navale) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per le nuove costruzioni delle navi com-
plete e per i lavori e le unita' di cui all'art. 1, il
Ministro della marina mercantile puo' concedere alle
imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di
costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31
dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore
contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte
o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione
della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e
1988. La predetta percentuale e' ridotta al 20 per cento
per le commesse relative a nuove costruzioni di valore
inferiore ai 6 milioni di ECU (*).
2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina
mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE,
stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di
contribuzione previste nel comma 1.
3. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al
massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai
6 milioni di ECU, nei casi di (*):
a) proposte di commesse per le quali le imprese di
costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in
concorrenza con cantieri di Paesi terzi;
b) proposte di commesse per le quali le imprese di
costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in
concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali
applichino aiuti piu' elevati rispetto a quelli previsti
dal comma 1;
c) commesse per la costruzione di navi destinate al
traffico di cabotaggio.
4. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche
europee richieda la notifica preventiva delle proposte di
singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4
della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa
fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i
termini previsti per lo stesso aiuto.
5. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a
quelle indicate nel presente articolo per le commesse
provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo
7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono
previamente notificate alla Commissione delle Comunita'
economiche europee per la verifica della specifica
'sviluppo' dell'aiuto proposto e della conformita' dello
stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n.
6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico), richiamate dall'articolo 4, paragrafo
7, della direttiva CEE.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per
lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati
nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si
applica per detti lavori la riduzione prevista per le
costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini
della concessione dei contributi di cui al comma 1, le
dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di
costruzione navale, purche' la data di inizio dei lavori
ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale
caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato
dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
8. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione
del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e
nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla
data di inizio dei lavori.
9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del
contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente
articolo, e' effettuato in sede di liquidazione finale,
tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e'
effettivamente corrisposto, sulla base del tasso
commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno
1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire
222.000 milioni per l'anno 1991".
--------
(*) L'articolo unico del D.M. 13 ottobre 1989
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo
1990) ha cosi' disposto:
"A decorrere dal 1 gennaio 1989 e con riferimento ai
contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali
di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge
14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente, dal
28% al 26% e dal 20% al 16%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente,
l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3
dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' fissata
al 26%".
Successivamente l'articolo unico del D.M. 5 marzo 1990
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno
1990) ha cosi' disposto:
"A decorrere dal 1 gennaio 1990 e con riferimento ai
contrati stipulati a partire da tale data, le percentuali
di contribuzione di cui al primo coma dell'art. 2 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte,
rispettivamente dal 26% al 20% dal 16% al 14%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente,
l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma
dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' fissata
al 20%".
- Il testo degli articoli 9 e 10 della citata legge n.
234/1989 e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione delle
unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali
o dei Paesi membri delle Comunita' europee, il Ministro
della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi
i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai
sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione
un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad
allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi
nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio
dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti
all'esportazione di navi) e successive modifiche, di
seguito denominata 'accordo OCSE'.
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale
dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle
aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa
anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di
contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso
ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati
stipulati successivamente al 1 gennaio 1987 ovvero per le
quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano
avuto inizio da tale data.
4. L'importo del contributo non puo' essere superiore
alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate
costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della
durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al
citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da
applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato
semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro
e vigente alla data del contratto o, in assenza di
contratto, alla data di inizio dei lavori.
Art. 10. - 1. Il contributo di cui all'art. 9 e'
concesso con decreto del Ministro della marina mercantile
ed e' corrisposto in rate semestrali costanti per la durata
di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1 marzo o dal 1
settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi
sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata
prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Il contributo puo' essere corrisposto in unica
soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei
lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o
assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei
lavori.
3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove
costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione
del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza
del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio.
Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e
grande riparazione, il termine di ultimazione e' di
ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati
dal Ministro della marina mercantile per ragioni
esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta
richiesta prima della scadenza.
4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente
all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il
contributo secondo le modalita' previste dall'art. 9.
5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del
contributo da' luogo a differenze positive rispetto a
quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della
marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni
a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei
mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione
prescelta.
6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione
di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede,
contestualmente all'emanazione del provvedimento
definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme
gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla
base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di
emanazione del provvedimento aumentato di due punti".
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 234/1989
e' il seguente:
"Art. 27. - 1. Alle imprese di cui all'art. 9 che
successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31
dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di eta'
non inferiore a tre anni e non superiore a dieci puo'
essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per
cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero
della marina mercantile. Il contributo e' esteso anche alle
attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente
specializzate detto contributo e' elevato dell'1,25 per
cento semestrale.
2. La durata del contributo di cui al comma 1 e' pari a
tanti semestri quanti ne mancano alla nave per il
compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto
annualita'.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire
8.000 milioni".