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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sono indetti il 13 censimento generale della popolazione, il
censimento generale delle abitazioni e il 7 censimento generale
dell'industria e dei servizi, che avranno luogo nel corso dell'anno
1991.
2. Sono soggette al censimento dell'industria e dei servizi le
imprese e le unita' locali che esercitano la loro attivita' nel campo
dell'industria, del commercio, dei trasporti, dei servizi e
dell'artigianato, nonche' le amministrazioni pubbliche e le
istituzioni sociali. Restano escluse dal censimento anzidetto le
attivita' che formano oggetto del censimento generale
dell'agricoltura.
3. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma
1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di
grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
della sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal
parere della citata Conferenza qualora non sia espresso entro trenta
giorni dalla richiesta.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro
Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente
alla commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome.".