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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 9 della
legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applica agli alloggi di
servizio di proprieta' delle aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, che siano stati assegnati al
personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di:
a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite
massimo di eta';
b) dispensa dal servizio per infermita' quando vi sia comunque
titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di
pensione privilegiata;
c) decesso, con o senza titolo a pensione, finche' permangono,
per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data dell'evento,
le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo a trattamento
di riversibilita', e qualora il reddito complessivo del nucleo
familiare, da certificare annualmente, non superi il limite massimo
stabilito ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni e integrazioni, per concorrere alla
assegnazione degli alloggi.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' dovuto il canone di cui agli
articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes-
sive modificazioni e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento
approvato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale
straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n.
8 del 25 agosto 1984.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n.
39/1982, recante autorizzazione alle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a
proseguire nella realizzazione dei programmi di
potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione
di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico -
Disciplina dei collaudi:
"Art. 9 (Concessione degli alloggi. Canoni e spese). -
La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi
di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e delle relative spese
accessorie e' effettuata sulla base delle disposizioni di
legge vigenti in materia di canone sociale.
Oltre al canone mensile sono a carico dei concessionari
degli alloggi le piccole riparazioni previste dall'art.
1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il
riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi
necessari. Il concessionario provvede direttamente alle
piccole riparazioni di cui al presente comma.
Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla
consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione
e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi,
della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione
e di altri eventuali servizi comuni.
La concessione decade dopo un anno dalla cessazione del
dipendente dal servizio.
Le disposizioni che precedono si applicano a tutti gli
alloggi di proprieta' delle azienze dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessi
per motivi di servizio, anche se costruiti o acquistati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, emanera', con proprio decreto, un
regolamento contenente norme di attuazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo, con
particolare riferimento: alla individuazione e alla
classificazione degli alloggi di servizio; alle modalita'
di concessione degli alloggi; alla determinazione del
calcolo del canone e degli altri oneri e delle spese
accessorie a carico degli assegnatari, alla formazione
delle graduatorie ed in specie al punteggio che e'
determinato in base alla composizione ed al reddito del
nucleo familiare nonche' ai benefici gia' goduti e alle
condizioni di disagio causato dal trasferimento in una
nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione
a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio.
In caso di cessazione dell'incarico dal quale il
dipendente trae titolo alla concessione ovvero in caso di
trasferimento in altra sede, la concessione stessa puo'
essere prorogata, a discrezione dell'amministrazione, per
un periodo di tempo la cui durata non puo' comunque super-
are i dodici mesi".
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge n.
457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale), come
modificato dall'art. 13- bis del D.L. 15 dicembre 1979, n.
629, aggiunto dalla legge di conversione 15 febbraio 1980,
n. 25:
"Art. 22 (Limiti di reddito per l'assegnazione delle
abitazioni degli I.A.C.P.). - Il limite di reddito per
l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate
dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del
precedente art. 1, lettera a), nonche' ai sensi dell'art.
2, lettera e), del decreto del Presidente della Republica
30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in L. 5.500.000.
Al limite di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni del primo comma del precedente art. 21.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035,
relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data
di entrata in vigore della presente legge".
Il limite di L. 5.500.000 e' stato via via aumentato dal
CIPE con successive deliberazioni. Da ultimo, con
deliberazione 30 marzo 1989 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1989),
tale limite e' stato elevato a L. 11.000.000, con facolta'
per le regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%.
- La legge n. 392/1978 ha dettato la disciplina delle
locazioni di immobili urbani.
- Il regolamento approvato con il D.M. 19 luglio 1984 ha
dettato disposizioni per la classificazione degli alloggi
di servizio, le modalita' per la formazione della
graduatoria, per la concessione, la decadenza e la revoca
della concessione e la determinazione del canone.