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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Definizioni
1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci
al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo,
o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilita',
attrezzate o meno, scoperte o coperte.
2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su aree date in concessione per un periodo di tempo
pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi
soggetti durante tutta la settimana;
b) su aree date in concessione per un periodo di tempo
pluriennale per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni della
settimana indicati dall'interessato;
c) su qualsiasi area, purche' in forma itinerante.
3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate
all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.