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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato "Ministro", nell'intento di
favorire la diffussione della cultura scientifica nei suoi molteplici
aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio
tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese,
adotta iniziative volte a:
a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella
diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del
patrimonio storico-scientifico, nonche' favorire l'attivazione di
nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;
b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze
storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese,
nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di
storia delle scienze e della tecnologia;
c) incentivare, mediante la collaborazione con le universita' e
altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di formazione ed
aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e
centri da potenziare o da istituire;
d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie
per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza,
con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e
storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative
espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.
2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al
fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e
delle risorse finanziarie, il Ministro puo' promuovere accordi e
stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le
universita' ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese
definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione
degli oneri e modalita' di finanziamento delle iniziative di comune
interesse.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di
specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali ed
ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni
culturali ed ambientali.
4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il
Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione
triennale sullo stato delle ricerca scientifica e tecnologica di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n.
168.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato
redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge
n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
"1. Il Ministro:
a)-c) (omissis);
d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione
sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica,
elaborata sulla base delle relazioni delle singole
universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da
altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'anagrafe
nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;".