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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria
del cognome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni
degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,
convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio
decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori gia' annessi all'Italia
con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
2. Titolari del diritto al ripristino sono le persone gia'
destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome e'
stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo
cognome e' stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto
anagraficamente registrati con tale cognome.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 2 del R.D.L. n. 17/1926
(Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie
della provincia di Trento) e' il seguente:
"Art. 1. - Le famiglie della provincia di Trento che
portano un cognome originario italiano o latino tradotto in
altre lingue o deformato con grafia straniera o con
l'aggiunta di suffisso straniero, riassumeranno il cognome
originario nelle forme originarie.
Saranno egualmente ricondotti alla forma italiana i
cognomi di origine toponomastica, derivanti da luoghi, i
cui nomi erano stati tradotti in altra lingua, o deformati
con grafia staniera, e altresi i predicati nobiliari
tradotti o ridotti in forma straniera.
La restituzione in forma italiana sara' pronunciata con
decreto del prefetto della provincia, che sara' notificato
agli interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno ed annotato nei registri dello stato civile.
Chiunque, dopo la restituzione avvenuta, fa uso del
cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, e'
punito con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 2. - Anche all'infuori dei casi preveduti nel
precedente articolo, possono essere ridotti in forma
italiana con decreto del prefetto i cognomi stranieri o di
origine straniera, quando vi sia la richiesta
dell'interessato.
Il decreto e' annotato nei registri dello stato
civile.".
La sanzione della multa di cui all'ultimo comma
dell'art. 1 sopra riportato e' stata sostituita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il
quale ha previsto che non costituissero piu' reato e
fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali
fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra
e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21
ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con
assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12
luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre
1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art.
113, primo comma). La misura attuale della sanzione e'
quindi "da lire centomila a lire unmilione".
- Il R.D. n. 494/1927 reca: "Estensione a tutti i
territori delle nuove province delle disposizioni contenute
nel regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, circa la
restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie
della Venezia Tridentina".
- La legge n. 1322/1920 reca: "Approvazione del trattato
di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il
10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori
attribuiti all'Italia".
- La legge n. 1778/1920 "Approvazione del trattato
concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati
e Sloveni".