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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma
dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per
se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica all'impiego per
l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature
ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione
ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili
professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di
dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo
esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneita' fisica
specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo
professionale per il quale e' bandito il concorso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 6 della legge n.
482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)
e' il seguente: "Agli effetti della presente legge si
intendono privi della vista coloro che sono colpiti da
cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad
un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".