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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato, entro il termine di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordi-
nate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e
grado.