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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850,
n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed
alle province autonome.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e
dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i
rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, benche' privi di autorizzazione governativa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'articolo unico della legge n. 1037/1850
(Disciplina degli acquisti dei corpi morali), come
modificata dalla presente legge, e' il seguente:
"Articolo unico. - Gli stabilimenti o corpi morali,
siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare beni
stabili senza essere a cio' autorizzati con regio decreto
previo il parere del Consiglio di Stato.
Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a
loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello
stesso modo autorizzati ad accettarle.
Le norme della presente legge non si applicano alle
regioni ed alle province autonome.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge,
benche' privi di autorizzazione governativa".