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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio
1943, n. 306, e' sostituito dal seguente:
"Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera
ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di
cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella
misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342".
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'articolo 1:
- Il testo dell'art. 2 del R.D. n. 306/1943
(Disposizioni relative alla esecuzione della pena detentiva
militare e attribuzioni dei giudici militari di
sorveglianza), cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 12 (Lavoro retribuito). - I detenuti in espiazione
di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono occupati
giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati,
a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a
tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.
Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga
giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in
servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge
5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5
luglio 1986, n. 342".