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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Informazione del consumatore
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore
commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua
italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore
o di un importatore stabilito nella Comunita' economica europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche
del prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del
prodotto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di
attuazione del comma 1.
3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al
consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la
vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini
chiaramente visibili e leggibili una o piu' indicazioni di cui al
comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso
della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma
1.
5. I prodotti e le confezioni dei prodotti commercializzati sul
territorio nazionale per i quali la vigente normativa impone di
riportare indicazioni per l'informazione del consumatore devono
riportare le medesime indicazioni in lingua italiana e in forme
chiaramente visibili e leggibili.