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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in
tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli
si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di
acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti,
deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni e integrazioni.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere
utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di
qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri,
puliti ed asciutti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 441/1981 (Vendita
a peso netto delle merci), come da ultimo modificato dalla
legge 5 giugno 1984, n. 211, cosi' come ulteriormente
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - La vendita all'ingrosso delle merci, il cui
prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere
effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara,
salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti
a pezzo o a collo a norma dell'art. 6, lettera c).
Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti
venduti a peso netto deve essere riportato esternamente,
anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle
indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso
dell'imballaggio stesso.
La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori
utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei
prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo
di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo,
aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere
indicato distintamente nella fattura di cui all'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni e integrazioni.
Per determinati prodotti di importazione il decreto di
cui all'art. 6 puo' consentire deroghe al disposto del
comma precedente ed individuare modalita' diverse
dall'apposizione della etichetta.
Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono
essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e
'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti".
- Il D.P.R. n. 633/1972 istituisce e disciplina
l'imposta sul valore aggiunto. L'art. 21 di detto decreto
reca norme sulla fatturazione delle operazioni.